Quando si trasferiscono somme di denaro attraverso strumenti bancari, si tende a pensare che il semplice movimento finanziario sia sufficiente a rendere valido il passaggio patrimoniale. La realtà giuridica è però molto diversa, come chiarito da una recente decisione della Corte di Cassazione, che ha ribadito principi fondamentali in materia di donazioni e forma dell’atto.Con la sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025, i giudici hanno affrontato un caso concreto di trasferimento di denaro tramite delega bancaria, sottolineando che il mezzo utilizzato per spostare il denaro non coincide con la validità giuridica dell’operazione. In altre parole, il bonifico o il prelievo non bastano a dimostrare una donazione valida.Il caso: 100.000 euro trasferiti e contestatiLa vicenda nasce da una controversia ereditaria successiva alla morte di due coniugi titolari di un conto corrente cointestato. L’erede universale di uno dei due ha contestato il trasferimento di 100.000 euro effettuato da una terza persona tramite delega bancaria, sostenendo che si trattasse di un’appropriazione indebita.La controparte ha difeso l’operazione affermando che si trattava di una liberalità, spiegando che il trasferimento era stato eseguito con il consenso dei titolari del conto. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano ha ribaltato la decisione di primo grado, stabilendo che non era stata fornita una prova sufficiente dell’esistenza di una donazione valida, condannando così alla restituzione delle somme.Operazione bancaria e donazione: due piani distintiUno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la distinzione tra operazione bancaria e atto giuridico. La Cassazione chiarisce che il bancogiro o il bonifico rappresentano soltanto strumenti tecnici di esecuzione, mentre la validità della donazione deve essere verificata su un piano diverso.La banca, infatti, agisce come semplice esecutrice di un ordine, senza incidere sulla natura giuridica del trasferimento. Il click o la firma su un modulo bancario non possono sostituire i requisiti legali della donazione, né sanare eventuali vizi di forma o mancanza di causa.Quando serve l’atto pubblicoLa Corte ha ribadito un principio fondamentale: le donazioni di importo rilevante devono essere effettuate con atto pubblico notarile, come previsto dall’art. 782 del codice civile. In assenza di tale forma, l’atto è nullo.Nel caso esaminato, la somma di 100.000 euro è stata ritenuta tutt’altro che modica. Di conseguenza, non era sufficiente invocare una generica volontà liberale. La Cassazione ha chiarito che “non è sufficiente richiamare una volontà di donare in assenza della forma solenne richiesta dalla legge”, evidenziando come il rispetto delle formalità sia essenziale per la validità dell’atto.Donazione indiretta: perché non sempre si applicaUn altro punto cruciale riguarda la distinzione tra donazione diretta e indiretta. La difesa aveva tentato di qualificare il trasferimento come donazione indiretta, ma la Cassazione ha escluso questa possibilità.Secondo i giudici, il trasferimento di denaro tramite strumenti bancari non configura automaticamente una donazione indiretta, ma può rappresentare una donazione tipica eseguita con mezzi indiretti. Questo comporta che resta comunque necessario rispettare la forma dell’atto pubblico, salvo il caso di donazioni di modico valore.Il criterio della modicitàL’unica eccezione all’obbligo dell’atto pubblico riguarda le donazioni di modico valore. Tuttavia, la Cassazione precisa che la modicità non si basa su una soglia fissa, ma deve essere valutata in relazione alle condizioni economiche del donante.Ciò significa che una somma apparentemente contenuta può non essere considerata modica se incide in modo significativo sul patrimonio del donante. Al contrario, una cifra più elevata potrebbe essere ritenuta modica per soggetti con grandi disponibilità economiche.Le conseguenze della nullitàLa pronuncia evidenzia conseguenze particolarmente rilevanti. In caso di nullità per difetto di forma, il beneficiario è obbligato a restituire non solo la somma ricevuta, ma anche i frutti maturati nel tempo, come interessi, cedole o dividendi.Inoltre, l’azione di nullità è imprescrittibile, il che significa che il trasferimento può essere contestato anche a distanza di molti anni. Questo espone il beneficiario a rischi concreti non solo da parte degli eredi, ma anche di eventuali creditori del donante o dell’amministrazione finanziaria.Attenzione ai trasferimenti “informali”La sentenza della Cassazione rappresenta un monito chiaro: trasferire denaro non equivale automaticamente a donare validamente. Senza il rispetto delle forme previste dalla legge, soprattutto per importi rilevanti, il rischio è quello di vedersi costretti a restituire tutto.In un contesto in cui i movimenti bancari sono sempre più semplici e immediati, è fondamentale ricordare che la validità giuridica richiede ancora regole precise e, in molti casi, l’intervento del notaio. Ignorarle può trasformare un gesto apparentemente semplice in una complessa controversia legale.Enrico Foscarini, 13 aprile 2026L'articolo Donazione nulla senza il notaio proviene da Nicolaporro.it.