Chiara Ferragni, il giudice: “Non è stata assolta, da lei pubblicità ambigua”

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Chiara Ferragni e gli altri “imputati” del Pandorogate “non sono stati assolti in questo processo”, le “condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite” e “le vittime delle asserite truffe non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie”. Così il giudice Ilio Mannucci Pacini nelle motivazioni della sentenza con cui il 14 gennaio ha prosciolto per non doversi procedere l’influencer dall’accusa di truffa aggravata per oltre 2 milioni di euro nella vicenda della pubblicità ingannevole legata alle campagne dei ‘Pandoro Pink Christmas’ di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua ’21-’22 di Dolci Preziosi, dopo aver escluso l’aggravante della “minorata difesa” dal reato di truffa semplice, non più perseguibile per remissione di querela a seguito dei risarcimenti versati dall’imprenditrice per oltre 3,4 milioni di euro alle associazioni dei consumatori Codacons, Adicu e a una signora di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per beneficenza. Secondo il presidente della terza sezione penale, sia l’inchiesta della guardia di finanza con i pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli, che avevano chiesto di condannare l’imprenditrice a 1 anno e 8 mesi, quanto i “provvedimenti” sanzionatori già presi dall’Antitrust prima del processo, non consentono a colpo d’occhio (“ictu oculi” nel gergo giuridico) di escludere la natura “ingannevole” dei “messaggi pubblicitari” in cui Ferragni utilizzava il proprio volto per sostenere l’acquisto di un nuovo macchinario per esplorare cure terapeutiche nei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing per l’Ospedale Regina Margherita di Torino e fare beneficenza all’associazione ‘Bambini delle Fate e, quindi, di portare a una “formula assolutoria nel merito”.Per il Tribunale il “contenuto dei comunicati stampa”, dei “post” e delle “stories” pubblicati sui social di Ferragni contengono “espressioni talvolta anche solo ambigue” e “altre volte” che mettevano in connessione diretta “acquisto dei prodotti” e campagna “benefica”, da cui emerge un “quadro quantomeno dubbio” sulla capacità “ingannatoria” di quei messaggi, si legge nelle 59 pagine. Tuttavia la sentenza, smentendo la Procura e la parte civile della ‘Casa del Consumatore’, ha escluso l’aggravante della minorata difesa sui 30 milioni di follower di Ferragni dal reato di truffa e da quel momento “l’accertamento” dei reati “non è imposto al giudice” e “non può essere oggetto del suo accertamento” a causa dell’estinzione del reato di truffa non aggravata.Il giudice: “I follower non sono unasetta, i social come la TV”I “follower” di Chiara Ferragni non hanno instaurato con l’influencer alcun “rapporto di acritica adesione tipico delle sette” e l’idea che sui “social media” ci sia “una asimmetria informativa” tra “chi diffonde il messaggio pubblicitario” e “l’utente” più “penetrante” che nei “media tradizionali” è falsa nella misura in cui su questi ultimi “non esiste alcun potere di verifica da parte dei consumatori”. Così il Tribunale di Milano in un passaggio delle motivazioni con cui ha prosciolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel caso del ‘Pandorogate’. Nel far cadere l’aggravante della minorata difesa con cui la Procura di Milano aveva paragonato il caso delle campagne legate alle vendite dei Pandoro Balocco e delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi a una manipolazione del mercato, in cui “l’inganno” si sarebbe prodotto sulla rete e spostato poi sui bancali della grande distribuzione organizzata vendendo al pubblico dei beni dopo averlo convinto o avergli fatto credere con post e stories di Instagram che l’attività benefica fosse collegata al numero di acquisti, il giudici Ilio Mannucci Pacini ha negato che i 30 milioni di “follower”, contestati nel capo d’imputazione, possano essere ritenuti “alla stregua dei seguaci dei santoni delle sette religiose o spirituali”. Ha bollato questa equiparazione come una “suggestione letterale” nel tradurre dall’inglese “follower” con “seguaci”, affermando che non è stato provato dalla pubblica accusa che “necessariamente tutti” siano stati “destinatari dei messaggi postati” o che siano stati loro gli acquirenti dei pandori e delle uova di Pasqua. “I social network” non sono il “primo strumento di comunicazione” che “riesce a raggiungere un numero così ampio di persone” e il “media televisivo” è stato per decenni il “principale canale di informazione e di trasmissione di messaggi pubblicitari” e, in alcuni casi, “anche l’unico”, si legge nelle 59 pagine della sentenza. “Eppure – ha aggiunto – nell’esperienza processuale del nostro Paese non risulta che pubblicità ingannevole o mendace attuata tramite i canali televisivi abbia determinato solo per il numero di destinatari, l’aggravante della minorata difesa”. Sui social “al contrario” ci sono “caratteristiche che consentono agli utenti un potere di verifica del contenuto dei messaggi veicolati”.Il Tribunale ha inoltre bocciato l’idea che “internet in generale” possa essere considerato “il luogo” in cui avviene una truffa, definendolo come qualcosa di più simile al “mezzo” con cui possono essere realizzare le truffe. Ha bocciato come “palesemente infondata” la tesi per cui nei supermercati delle catene della distribuzione organizzata in cui sono atterrati per la vendita al grande pubblico i prodotti sponsorizzato online da Ferragni sia ridotta “la capacità di difesa del consumatore”. “L’utente del supermercato non fa certo affidamento sulla commercializzazione in quel luogo dei prodotti acquistati” se non con riguardo alla “qualità e sicurezza alimentare” che “peraltro” è “garantita dalle etichette” e dai “marchi” più che “dall’esercizio commerciale che li pone in vendita”. Non c’è nei centri commerciali e nei supermarket un “affidamento generalizzato” rispetto all’esistente di “un’operazione benefica”.Questo articolo Chiara Ferragni, il giudice: “Non è stata assolta, da lei pubblicità ambigua” proviene da LaPresse