«L’articolo 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene». È con questo richiamo alla legge fondamentale dello Stato che occorre inquadrare il terremoto istituzionale che dallo scorso febbraio 2026 è tornato a scuotere il Quirinale e via Arenula. Il caso di Nicole Minetti, a cui Sergio Mattarella ha concesso la grazia il 18 febbraio per ragioni umanitarie, ha riacceso i riflettori su un potere che affonda le radici nella storia profonda del diritto, ma che oggi deve fare i conti con la trasparenza delle procedure e la veridicità delle istruttorie ministeriali. Ma proviamo a capire come funziona questo «istituto clemenziale», chi può chiederlo e in quali circostanze può essere revocato.Cos’è la graziaA differenza dell’amnistia e dell’indulto, che agiscono come misure collettive approvate dal Parlamento, la grazia è un atto individuale che interviene chirurgicamente sulla posizione di un singolo condannato. Come si legge nei testi ufficiali del Colle, si tratta di «un istituto clemenziale di antichissima origine che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge». Questa trasformazione può tradursi, ad esempio, nella commutazione della reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o di una multa al posto della detenzione. Attenzione però: la grazia non è un’assoluzione, il reato resta scritto nel casellario giudiziale, poiché l’atto «non estingue invece gli altri effetti penali della condanna», limitandosi a operare sulla punizione materiale o sulle pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente.Il lungo e complesso iter procedurale per chiedere la graziaLa concessione di questo beneficio non dipende da un atto d’impulso o da una scelta solitaria del Capo dello Stato, ma segue un binario burocratico estremamente rigido disciplinato dall’articolo 681 del Codice di procedura penale. La «domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al Ministro della Giustizia», potendo essere sottoscritta non solo dal condannato, ma anche da un suo prossimo congiunto, dal convivente o da un avvocato. Una volta attivata, la macchina dello Stato avvia un’indagine capillare. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello e il Magistrato di sorveglianza sono chiamati a esprimere il proprio parere, acquisendo ogni informazione utile sulla condotta del detenuto, sulla sua posizione giuridica e persino sull’eventuale «intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato».Il ruolo del ministero e la firma finaleIl fulcro politico e amministrativo dell’intera vicenda risiede nel ministero della Giustizia. Dopo aver raccolto i pareri tecnici e le valutazioni dei responsabili degli istituti penitenziari, il ministro (nel caso Minetti, Carlo Nordio) trasmette la pratica al Capo dello Stato accompagnandola con il proprio «avviso», che può essere favorevole o contrario. Con la sentenza numero 200 del 2006 della Corte Costituzionale, si è stabilito che al Capo dello Stato «compete la decisione finale». Decisione che però il presidente deve prendere sulla base di un’istruttoria condotta da altri e proprio qui risiede la fragilità emersa nel caso di Nicole Minetti: il Quirinale non possiede apparati investigativi autonomi e deve potersi fidare ciecamente della completezza e della veridicità dei dossier inviati da ministero della Giustizia. Se il presidente decide per la clemenza, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando la liberazione del condannato.Perché viene concessa la graziaMa su quali basi il presidente decide di intervenire? Non esiste un catalogo rigido di motivi stabilito per legge, tuttavia la prassi consolidata punta su situazioni eccezionali che la rigida applicazione del codice non riesce a sanare. Quasi sempre si tratta di condizioni di salute gravissime, età particolarmente avanzata o percorsi di reinserimento sociale già ampiamente dimostrati e consolidati nel tempo. In altri casi, la grazia può essere concessa come riconoscimento per comportamenti particolarmente meritevoli tenuti durante la detenzione, su proposta del consiglio di disciplina del carcere. Nel caso di Nicole Minetti, il presupposto citato era di carattere umanitario, cioè la necessità di occuparsi del figlio adottivo, nato in Uruguay, con problemi di salute. Una categoria ampia che solitamente abbraccia situazioni di sofferenza o necessità che rendono la prosecuzione della pena contraria al senso di umanità. È proprio su questo terreno che si gioca la partita attuale: se i presupposti umanitari fossero stati manipolati, l’intero atto perderebbe la sua legittimità morale e giuridica.Il nodo della revoca e i presupposti falsiUna delle questioni più spinose sollevate dal caso Minetti riguarda la possibilità di revoca. Normalmente, la grazia è soggetta a una «condizione risolutiva» inserita nei decreti, che prevede la revoca automatica dell’atto di clemenza nel caso in cui il beneficiario commetta un nuovo delitto non colposo entro cinque anni (o dieci in caso di condanna all’ergastolo). Il caso che coinvolge Nicole Minetti introduce però un’ipotesi diversa: l’annullamento per vizi originari. Se le informazioni che sono arrivate sulla scrivania del presidente risultassero manipolate o non corrispondenti al vero, l’intero castello giuridico del decreto verrebbe meno. In questa circostanza, non si tratterebbe di una revoca dovuta a un nuovo reato, ma di una riparazione necessaria dovuta a un’istruttoria ministeriale inquinata che avrebbe indotto in errore la massima carica dello Stato.Perché la grazia è diventata un istituto raroNegli ultimi decenni, l’uso della grazia ha subito una drastica riduzione, diventando un evento quasi eccezionale nella vita istituzionale italiana. I dati recenti mostrano che, su 1700 domande esaminate Sergio Mattarella, nel suo secondo mandato, ha adottato 36 provvedimenti di clemenza individuale, di cui 22 decreti di grazia per pene detentive temporanee, 9 grazie parziali, 3 decreti per pene pecuniarie, uno per pene accessorie e uno per reclusione militare si contano in poche decine. Questa parsimonia deriva innanzitutto dal fatto che rispetto agli anni ’60-’80, l’ordinamento penitenziario moderno offre oggi molti altri strumenti, come le misure alternative alla detenzione e i percorsi di reinserimento sociale, che rendono la grazia un rimedio da usare con enorme prudenza. Fino agli anni ’70-’80, infatti, il sistema penitenziario era meno strutturato ed esistevano meno strumenti alternativi. L’intervento del Presidente della Repubblica serviva quindi ha “correggere” situazioni considerate ingiuste o troppo dure. Dagli anni ’90 in poi però cambia tutto. Perché innanzitutto nascono strumenti alternativi alla grazia, come l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare, la liberazione anticipata o le misure di sorveglianza. In secondo luogo, dopo il periodo di Mani Pulite, c’è una separazione più netta tra politica e giustizia. Infine, la sentenza della Corte Costituzionale del 2006 chiarisce che la grazia è un potere proprio del Presidente e che deve essere eccezionale e motivata.I precedenti illustriLa storia della Repubblica è segnata da pochi casi di grazia che hanno fatto giurisprudenza o acceso il dibattito etico del Paese. Impossibile non citare il caso di Ovidio Bompressi, condannato per l’omicidio del commissario Calabresi, la cui concessione da parte di Carlo Azeglio Ciampi nel 2006 portò a un conflitto di attribuzione senza precedenti con l’allora ministro della Giustizia Roberto Castelli, risolto solo dall’intervento della Consulta che sancì l’esclusività del potere presidenziale. In tempi più recenti, fece scalpore la decisione di Giorgio Napolitano di concedere la grazia ad Alessandro Sallusti nel 2012, commutando la pena detentiva in una pecuniaria per evitare il carcere a un giornalista e salvaguardare la libertà di stampa. Non meno rilevanti sono state le decisioni di natura diplomatica, come quella dello stesso Mattarella che graziò alcuni agenti dei servizi segreti statunitensi coinvolti nel caso Abu Omar, o il provvedimento verso Umberto Bossi, per l’età avanzata e le condizioni di salute molto compromesse dopo l’ictus, condannato definitivamente nel processo sui rimborsi elettorali della Lega Nord.L'articolo Il caso Minetti e il potere di grazia: come funziona l’atto di clemenza del presidente della Repubblica, chi può chiederlo e quando si revoca proviene da Open.