Niente da fare per i 220 studenti di Medicina che sono finiti nella contestata sede dell’Università di Tor Vergata a Tirana, in Albania. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti respinto le richieste di chi sosteneva di essersi ritrovato a studiare all’estero quasi per errore o senza le dovute garanzie. I giudici hanno chiarito che le informazioni erano trasparenti e che le regole del nuovo sistema di ammissione sono solide, sottolineando come la scelta della sede sia una responsabilità precisa dei candidati. A finire a Tirana sono ragazzi che occupano posizioni basse nell’elenco degli ammessi dopo le prove del semestre filtro. Alle tre prove hanno ottenuto due o, nel 90% dei casi, una sola sufficienza. Il posto vinto probabilmente non corrispondeva alla loro prima scelta.Sulla sede nessuna sorpresa: «Tirana è in Albania»Secondo i magistrati, non è possibile parlare di mancanza di trasparenza o di informazioni poco chiare riguardo alla posizione geografica del corso. Sulla piattaforma ufficiale di iscrizione, infatti, «la denominazione della sede riportata nella piattaforma Universitaly (Medicina Roma Tor Vergata Tirana) indicava chiaramente ed inequivocabilmente la collocazione geografica del corso nella città di Tirana». Il tribunale ha sottolineato che è un dato di conoscenza comune il fatto che Tirana sia la capitale dell’Albania e, dunque, una sede estera. Per questo motivo, è stato ritenuto irragionevole sostenere che uno studente mediamente attento potesse pensare di iscriversi a un corso situato in Italia. La scelta di inserire quella specifica opzione tra le proprie preferenze è considerata quindi dai giudici una valutazione consapevole e volontaria delle caratteristiche del percorso di studi all’estero.L’iscrizione senza riserve chiude la questioneUn punto centrale della decisione riguarda il comportamento degli studenti al momento dell’assegnazione del posto. Chi ha accettato e ha completato l’immatricolazione nei tempi previsti, senza sollevare contestazioni formali in quel momento, ha di fatto accettato gli effetti del provvedimento. Aver proceduto all’iscrizione «senza alcuna riserva espressa all’atto della sua formalizzazione, ha determinato il consolidamento della posizione della ricorrente». Questo significa che eventuali ripensamenti o diffide inviate successivamente via PEC non possono annullare un atto che si è già perfezionato con il completamento della procedura amministrativa di ingresso all’università.Tasse e validità della riformaAnche le preoccupazioni legate ai costi più alti e alla tenuta delle nuove regole di accesso sono state respinte. Il Ministero ha infatti già previsto che per l’anno accademico in corso le tasse siano equiparate ai criteri italiani basati sull’ISEE. Il fatto che questa agevolazione sia certa solo per il primo anno non è stato considerato un difetto legale, poiché «non avendo la ricorrente dimostrato che per gli studenti assegnati ad altre sedi italiane sussista una garanzia vincolante di invarianza della contribuzione per l’intero ciclo di studi». Il sistema del semestre filtro è legittimoPiù in generale, i giudici hanno ribadito che il sistema del semestre filtro è legittimo, le prove sono esami universitari veri e propri e le recenti modifiche alle graduatorie servono solo ad allargare le possibilità di accesso senza danneggiare chi ha superato tutti i test secondo le regole originali. Infine, anche i dubbi sollevati sull’anonimato delle prove o sul diritto allo studio sono stati considerati troppo generici o non supportati da prove concrete.L'articolo Medicina, il Tar gela gli studenti: respinto il ricorso sulla sede di Tirana. «Sapevate di finire in Albania, la scelta è stata consapevole» proviene da Open.