In malattia per ansia, fa il trasloco e la spesa: l’azienda lo licenzia ma il giudice lo reintegra

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Carica e scarica materiali, trasporta oggetti, si muove tra casa e negozi nei giorni in cui è ufficialmente in malattia. L’azienda lo fa pedinare, raccoglie le prove e lo licenzia per giusta causa. Ma per il tribunale non basta: quelle attività, da sole, non dimostrano né che la malattia fosse simulata né che abbiano rallentato la guarigione. È la conclusione del giudice del tribunale di Campobasso, che con una sentenza ha annullato il licenziamento e disposto la reintegra di un dipendente, assegnandogli anche un risarcimento fino a 12 mensilità oltre ai contributi.Il caso del dipendente in malattia per ansiaLa vicenda riguarda un lavoratore assunto come ausiliario nel settore sanitario, con una invalidità civile già riconosciuta. Nel 2024 si era assentato più volte per malattia: i certificati medici parlano di “disturbo dell’adattamento con stato ansioso”. Proprio durante uno di questi periodi, però, la società aveva deciso di incaricare un’agenzia investigativa per verificare il suo comportamento. Gli accertamenti avevano documentato diverse attività nei giorni di assenza: movimentazione simili a quelli di un trasloco con spostamento di materiali anche ingombranti, carico e scarico di merce, trasporti con l’auto e spostamenti verso esercizi commerciali. Elementi che hanno portato l’azienda a contestare una violazione dei doveri di correttezza e fedeltà e a procedere con il licenziamento nell’agosto 2024.Cosa ha stabilito il giudiceIl giudice ha smontato questa impostazione e ha richiamato un principio chiave: «lo svolgimento di attività lavorativa o extralavorativa durante lo stato di malattia non integra di per sé un illecito disciplinare». Perché scatti una sanzione, prosegue la sentenza, è necessario che tali attività siano «idonee a pregiudicare o ritardare la guarigione» oppure che dimostrino «l’inesistenza dello stato morboso» .Nel caso concreto, però, questi elementi non sono emersi. Le attività osservate non sono risultate incompatibili con la patologia psichica diagnosticata e non hanno provato né un aggravamento né un allungamento dei tempi di recupero. Anzi, osserva il tribunale, nel caso di disturbi ansiosi «non può escludersi che lo svolgimento di attività quotidiane possa rientrare in un percorso di recupero».Secondo il giudice, quindi, non basta il sospetto o la percezione di un comportamento scorretto: serve una prova concreta. Non è stato dimostrato, si legge nella sentenza, «né che il lavoratore simulasse la malattia, né che le attività svolte fossero tali da compromettere la guarigione».La visita fiscale saltataDiverso il discorso per un altro episodio contestato, l’assenza a una visita fiscale. Anche su questo punto, però, il lavoratore è riuscito a giustificarsi, dimostrando di essere stato dal medico per un’urgenza proprio nello stesso orario del controllo.La decisione finaleDa qui la decisione finale: licenziamento illegittimo, reintegra nel posto di lavoro e indennità risarcitoria fino a un massimo di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi.L'articolo In malattia per ansia, fa il trasloco e la spesa: l’azienda lo licenzia ma il giudice lo reintegra proviene da Open.