Articolo a cura di Luca Ferrari, Global Head of Sports dello studio legale Withers.La recente entrata in vigore del decreto n. 218/2025 (Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio di agente sportivo” – il “Decreto”) attuativo del D. Lgs. n. 37/2021, sta sollevando interrogativi e preoccupazioni, in particolare nel settore calcistico, dove avviene il maggior numero di operazioni coinvolgenti soggetti destinatari della normativa; ne sono colpiti in particolar modo agenti e agenzie internazionali, e di riflesso società calcistiche, calciatori, e rispettivi consulenti legali.Gli agenti sportivi stranieri che operano o intendono operare stabilmente nel mercato italiano, sono oggi chiamati a confrontarsi con un mutato quadro normativo che – una volta implementato anche all’interno dell’ordinamento sportivo dal CONI e FIGC (o altre federazioni interessate) – avrà ripercussioni molto gravi, e potenzialmente inibitorie, su assetti organizzativi e modalità operative.Il Decreto, seguendo una ratio imperscrutabile, di cui non si coglie indizio nella legge del 2021 di cui costituisce attuazione, disciplina in modo diverso fattispecie sostanzialmente identiche, se non per la nazionalità del soggetto regolamentato. Si tratta di una scelta, di cui non solo si fatica a scorgere il beneficio “sistemico”, ma che isola l’Italia in un mercato altrimenti ben integrato, essendo regolato, nelle dimensioni domestiche e internazionali, in modo armonico.L’accesso alla professioneIl Decreto ridisegna le modalità di accesso e di esercizio della professione di agente sportivo. Nel farlo, incide significativamente su assetti operativi consolidati. Si prevedono quattro categorie di agenti sportivi:Agenti “ordinari”, cioè (i) gli individui che abbiano superato l’esame di abilitazione nazionale (consistente in una prova generale presso il CONI e in una prova speciale a livello federale); (ii) i cittadini dell’Unione Europea possessori di un titolo abilitativo FIFA rilasciato prima del 31 marzo 2015, nel caso del calcio; e (iii) i possessori di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017, nel caso del basket. Tali soggetti possono operare senza limiti in Italia.Agenti stabiliti, cioè i cittadini dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di agente sportivo rilasciata in conformità alla normativa di uno di tali Paesi, che abbiano ottenuto il riconoscimento di tale qualifica in Italia. Il CONI definisce le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale nonché quelle che esigono, ai fini del riconoscimento, una misura compensativa, consistente in un esame analogo a quello previsto per gli agenti ordinari. Attualmente, solo il titolo rilasciato in Francia è riconosciuto come equipollente a quello italiano. Così come gli “ordinari” anche gli”stabiliti” possono operare continuativamente nel territorio italiano.Agenti “occasionali” cioè i cittadini dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera in possesso della qualifica di agente sportivo in conformità alla normativa di uno di tali Stati, ma che non abbiano chiesto il riconoscimento della propria qualifica europea in Italia. Tali soggetti possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi. Il Decreto chiarisce che si considera «attività di carattere temporaneo e occasionale» l’acquisizione di un solo mandato per anno solare, purché di durata massima annuale.Agenti “domiciliati”, cioè i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti allo Spazio Economico Europeo e della Svizzera, che (i) siano abilitati ad operare da almeno un anno presso una federazione sportiva straniera, (ii) nel corso dell’ultimo anno abbiano ricevuto ed eseguito almeno due mandati in uno Stato diverso dall’Italia, (iii) abbiano stipulato un accordo di collaborazione professionale con un agente ordinario o stabilito, e (iv) non abbiano la residenza in Italia. Tali soggetti possono svolgere la propria attività in Italia solo per tre mesi – rinnovabili una sola volta – nel corso del medesimo anno solare.Rispetto alla disciplina previgente, le novità principali sono rappresentate (i) dalla neo-introdotta figura dell’agente “occasionale”, (ii) dalle nuove limitazioni alla domiciliazione e (iii) dall’esclusione della possibilità di operare attraverso persone giuridiche per tutti gli agenti non ordinari o stabiliti. Le ultime due limitazioni, in particolare, restringono significativamente la possibilità per gli agenti stranieri di operare in Italia. Fino ad oggi, la maggior parte degli agenti stranieri (europei ed extra-europei) per assistere i propri clienti in Italia ha fatto ricorso all’istituto della domiciliazione; in pratica, hanno accettato di collaborare con un agente abilitato in Italia, che percepisce una quota della commissione a fronte del servizio di “domiciliazione”.Questa soluzione è stata di fatto l’unica realmente disponibile, in quanto l’esame per conseguire il titolo italiano era (e rimane) un’opportunità solo sulla carta, essendo inaffrontabile da uno straniero. In definitiva, la domiciliazione, pur imponendo l’assistenza (sia pure del tutto passiva) e il costo di un agente ordinario o stabilito era di fatto l’unica via per operare legalmente nel nostro Paese, ed era consentita a tutti gli agenti stranieri, purché non residenti in Italia.La nuova domiciliazioneLimiti soggettiviRispetto al regime previgente, una macro-criticità si rileva nell’accesso all’istituto della domiciliazione, che risulta oggi precluso ai cittadini europei e riservato solo agli extraeuropei non residenti in Italia. Ciò determina una prima evidente e inspiegabile asimmetria: agenti sportivi provenienti da Paesi diversi, ma titolari del medesimo titolo abilitativo (la licenza FIFA) – e, dunque, presumibilmente dotati delle medesime conoscenze e competenze – sono sottoposti a condizioni di esercizio dell’attività differenti: gli “europei” possono domiciliarsi e rappresentare i propri assistiti in Italia; gli “europei”, invece, hanno quale unica opzione l’esame “compensativo”.Luca FerrariLimite temporaleLa domiciliazione risulta ora soggetta a un limite temporale di tre mesi, rinnovabili una sola volta nell’arco dell’anno solare. Tale limitazione solleva interrogativi pratici di non poco conto. In particolare, ci si chiede quale sia il destino dell’attività di assistenza a tesserati e società nei periodi non coperti dalla registrazione massima semestrale. Con riferimento al settore calcistico, ad esempio, l’attività dell’agente sportivo non si esaurisce nelle finestre di mercato (potenzialmente coperte dai sei mesi di registrazione consentiti), ma si sviluppa in modo continuativo anche in relazione a rinnovi e risoluzioni contrattuali dei propri assistiti.Posto che i rinnovi di contratto avvengono in qualsiasi periodo dell’anno, e raramente a fine stagione, ci si chiede come le parti possano essere assistite quando il nuovo contratto dev’essere negoziato e sottoscritto nei sei mesi di non-registrazione del loro agente. Il sistema delineato dal Decreto sembra presupporre una dimensione temporale e territoriale statica dell’attività di rappresentanza, difficilmente conciliabile con la realtà, non apparendo plausibile, né funzionale alla tutela dell’atleta, ipotizzare che quest’ultimo sia praticamente costretto a cambiare agente se intende rispondere a un’offerta di lavoro in Italia o che, una volta tesserato, rimanga privo di assistenza in determinati periodi dell’anno.Limite per le persone giuridicheUn ulteriore discrimine si manifesta nell’impossibilità, per gli agenti stranieri che operano in forma societaria – in pratica, per ovvi motivi la quasi totalità, degli operatori – di accedere all’istituto della domiciliazione e comunque di registrarsi nella sezione speciale presso il CONI e la FIGC o altra federazione. In sostanza, mentre gli agenti ordinari e stabiliti operano e fatturano in Italia tramite le rispettive persone giuridiche, i colleghi stranieri che operano in Italia domiciliandosi, oppure occasionalmente, non possono farlo tramite le loro società. Si tratta di una conclusione paradossale, ma necessaria se consideriamo il dato testuale dell’art. 4 del Decreto, che riserva l’esercizio dell’attività in forma societaria ai soli agenti ordinari e stabiliti, individuandoli come unici soggetti legittimati al deposito della domanda di iscrizione della società nella sezione dedicata del Registro Nazionale.Ne consegue, che agenti non ordinari o stabiliti, organizzati in forma societaria, che dovessero assistere un proprio cliente in Italia, sarebbero costretti a operare, nel nostro territorio, a titolo personale, con evidenti e gravi complicazioni, anche di natura fiscale e contabile. Persino numerosi agenti stranieri che nel corso degli anni hanno costituito delle società di diritto italiano per organizzare la propria attività in Italia in conformità alle regole previste dal D. Lgs. 37/2021, oggi si vedrebbero preclusa la possibilità di operare per mezzo di tali entità.L’esercizio dell’attività su base temporanea e occasionaleSe la ratio del Decreto – e, ancora prima, dell’intero impianto normativo in materia di agenti sportivi – è quella di riservare l’esercizio della professione a soggetti qualificati, dotati di un adeguato livello di competenza, al fine di garantire un’adeguata tutela dei clienti rappresentati, risulta difficile comprendere, ad esempio, la scelta di esentare gli agenti “occasionali” sia dall’obbligo di dimostrare una preparazione analoga a quella richiesta agli agenti ordinari o stabiliti, sia da quello di eleggere domicilio presso tali figure.In virtù del Decreto, infatti, l’agente “occasionale” può operare in Italia in relazione ad un solo mandato per anno solare, senza essere sottoposto ad alcuna verifica delle proprie competenze: sembra dunque che un malcapitato cliente all’anno possa essere legittimamente rappresentato da persona priva di abilitazione professionale riconosciuta in Italia.Il confronto con gli altri ordinamenti calcistici stranieriNel mondo non si rinvengono normative che limitano e discriminano, in misura assimilabile a quella risultante dal Decreto, lo svolgimento dell’attività di agente o che disciplinano l’accesso alla professione in modo così stringente. Nel calcio, a seguito dell’introduzione delle FIFA Football Agent Regulations, la maggior parte delle federazioni ha scelto di riconoscere la licenza FIFA quale titolo abilitativo sufficiente per operare nel proprio ordinamento. L’esame FIFA costituisce il principale filtro di accesso al mestiere. In tal modo, il mercato internazionale risulta armonizzato, e gli agenti operano nei limiti e nel rispetto della normativa FIFA, senza barriere nazionali.L’Italia, invece, ha optato per un modello marcatamente nazionale, fondato su un doppio esame CONI–federazione che prevede, oltre alla conoscenza dell’ordinamento sportivo, anche preparazione in diritto civile e amministrativo. Ovviamente, tale esame risulta inaccessibile non solo alla maggior parte degli aspiranti agenti sportivi italiani, ma anche a qualsiasi agente straniero. Quest’ultimo, se cittadino di uno stato dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, può avvalersi, in teoria, della misura compensativa introdotta dal Decreto: un esame che, pur potendosi svolgere in forma orale e alternativamente in lingua inglese, spagnola o francese, verterebbe sulle medesime materie, diritto civile e amministrativo compresi.Si noti che, la Francia, Paese che ha introdotto per primo un sistema di licenze nazionali subordinate ad esame abilitativo, consente tuttavia senza sostanziali limitazioni lo svolgimento dell’attività ad agenti muniti di licenza FIFA.Le implicazioni pratiche: un mercato difficilmente accessibile che rischia l’isolamentoLa prima implicazione evidente è la sostanziale chiusura del mercato italiano. Infatti, l’accesso stabile appare oggi di fatto riservato a due categorie:i cittadini dell’Unione Europea titolari di licenza FIFA pre-2015, esentati dalle prove di abilitazione; i candidati disposti a sostenere una (proibitiva) prova abilitativa su materie di diritto italiano.Al netto dei pochissimi operatori stranieri che vorranno cimentarsi con l’esame nazionale, il sistema così delineato sembra essere riservato ai soli agenti, o aspiranti tali, italiani. Tuttavia, il calcio è, per sua natura, uno sport globale e il mercato dei trasferimenti è un ecosistema transnazionale, fondato su estese e ramificate relazioni personali nonché mobilità costante dei calciatori.Gli agenti agiscono secondo logiche economiche: quando un ordinamento penalizza gli operatori internazionali rendendo l’accesso e l’operatività in Italia quasi impossibile, la reazione più probabile è lo spostamento delle operazioni verso mercati più aperti e maggiormente allineati alla normativa FIFA. In un contesto altamente competitivo, infatti, la regolazione nazionale incide anche sulla capacità del sistema calcistico italiano di attrarre investimenti e talenti.Un ulteriore effetto collaterale riguarda il rischio di incentivare forme di collaborazione non pienamente trasparenti tra agenti non abilitati e agenti ordinari o stabiliti. In un contesto in cui l’accesso diretto al mercato risulta precluso, gli agenti senza licenza CONI-FIGC potrebbero essere indotti a strutturare accordi di fatto o intese informali con soggetti abilitati in Italia, al fine di poter assistere i propri clienti. Una regolazione eccessivamente rigida rischia, paradossalmente, di favorire dinamiche elusive o di intermediazione indiretta, con un grave arretramento in termini di trasparenza della professione.