AGI - Con il quarto e ultimo via libera del Parlamento alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, istituendo due diversi Csm - composti da membri togati e laici estratti a sorteggio - e l'Alta corte disciplinare, ora si apre la trafila che porta al referendum confermativo. Lo prevede la Costituzione all'articolo 138, quando una riforma della Carta non incassa, nella seconda votazione da parte di ciascuna delle Camere, la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il referendum deve essere richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione da un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, recita l'articolo 138 della Costituzione. Il referendum non ha quorum per essere valido.Come si procede?A definire l'iter e i passaggi necessari è la legge n.352 del 25 maggio 1970. Che dispone: "La richiesta di referendum deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresi' citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale essa è stata pubblicata. La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di Cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione". Se si procede alla richiesta di referendum, l'ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50 e il 70 giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione. È stato lo stesso Guardasigilli Nordio a spiegare che il governo è orientato a far svolgere il referendum tra metà marzo e metà aprile del 2026. \ Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell\'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone