Settore marittimo e aviazione civile: novità per i datori di lavoro

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Portale Inps - Settore marittimo e aviazione civile: novità per i datori di lavoroitTi trovi in:HomeINPS ComunicaNotizieSettore marittimo e aviazione civile: novità per i datori di lavoroDal 1° gennaio 2026 sarà applicato il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio anche per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia.Pubblicazione: 11 novembre 2025Novità per i datori di lavoro del settore marittimo e dell'aviazione civile: dal 1° gennaio 2026 non sarà più facoltativa la scelta dell'applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia. È quanto comunica l’INPS con il messaggio 10 novembre 2025, n. 3368.Dal nuovo anno, infatti, tutti i datori di lavoro di questi settori dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia:congedo di maternità;congedo di paternità (alternativo e obbligatorio);congedo parentale;riposi giornalieri per allattamento;permessi legge 104/1992;congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave;donazione sangue e/o midollo osseo.Continuano a essere erogate in modalità diretta dall'INPS le seguenti prestazioni del settore marittimo:indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;temporanea inidoneità all'imbarco per malattia comune (legge "Focaccia").Le aziende dovranno:richiedere il codice autorizzazione "2G" (se non già posseduto);anticipare le prestazioni ai dipendenti;procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS.Per quanto riguarda i lavoratori marittimi, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.