È legittimo non sospendere la pena dei detenuti per reati ostativi: la sentenza della Consulta sulle novità della riforma Cartabia. Che cosa significa

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È costituzionalmente legittimo escludere un detenuto dalle pene sostitutive se condannato per reati ostativi, cioè quelli ritenuti dall’ordinamento giuridico talmente gravi da comportare l’impossibilità di accedere alla sospensione della pena. Ed è «discrezione del giudice» se escluderlo o meno. È quanto ha stabilito la Consulta esprimendosi sulle novità introdotte dalla riforma Cartabia riguardo all’articolo 4-bis. Tenendo sempre e comunque fermo il principio, anzi il «preciso dovere» del legislatore, di assicurare a tutti i condannati «condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena».Cosa sono i reati ostativi e cosa comportanoI reati ostativi sono stabiliti dall’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario e sono quei reati che impediscono al condannato di accedere ai cosiddetti benefici penitenziari, cioè quegli strumenti giuridici che permettono ai detenuti di scontare la pena al di fuori del carcere o di ottenere riduzioni della pena «al fine di favorire il loro reinserimento sociale». Sono considerati reati ostativi quelli di criminalità organizzata o di tipo mafioso; di violenza sessuale, prostituzione e pornografia minorile; di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale; contro la pubblica amministrazione (come corruzione o concussione) e molti altri. In caso di condanna inferiore ai 4 anni, a differenza di tutti gli altri tipi di reato, i condannati non possono chiedere la sospensione dell’esecuzione della pena e devono per forza entrare in carcere.La questione sollevata a Firenze sulle nuove pene sostitutiveI casi che hanno portato la Corte Costituzionale a esprimersi sulla questione è stato sollevato da un giudice per l’udienza preliminare e dalla Corte d’Appello di Firenze, che avevano tra le mani due procedimenti per violenza sessuale e per violenza sessuale di gruppo in concorso con pornografia minorile. I giudici hanno interrogato la Consulta, chiedendo di valutare se fosse costituzionale l’esclusione delle nuove pene sostitutive per chi è condannato per reati ostativi, essendo che in entrambi i casi la pena comminata non superava i 4 anni. Il focus era dunque stato messo proprio sulle aggiunte che la riforma Cartabia aveva introdotto all’articolo 59 della legge 689/1981, in particolare sulle nuove forme di pene sostitutive introdotte.La discrezione del giudice: «Può decidere lui a quali reati applicare le pene sostitutive»La Corte Costituzionale, nella sentenza pubblicata martedì 29 luglio, ha giudicato non fondate le questioni sollevate dai giudici. La riforma Cartabia, infatti, non si esprimerebbe con una «distinta disciplina» riguardo all’accesso ai benefici da parte dei condannati per reati ostativi. Per questo il legislatore ha «certamente» la possibilità di stabilire, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, «a quali tipologie di reato le nuove pene sostitutive possono trovare applicazione». In ogni caso, puntualizza la consulta, «la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo». L'articolo È legittimo non sospendere la pena dei detenuti per reati ostativi: la sentenza della Consulta sulle novità della riforma Cartabia. Che cosa significa proviene da Open.