«L’ammonizione non è stata casuale» ma niente illecito sportivo: le motivazioni del Tribunale FIGC per la squalifica di Okoye

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“Dagli atti di causa emergono una serie di elementi che inducono a ritenere che l’ammonizione del sig. Okoye non sia stata casuale”. Lo dicono i giudici del Tribunale FIGC nelle motivazioni che hanno portato alla squalifica di due mesi per il portiere dell’Udinese Emil Okoye. Tuttavia, l’accusa non riguarda l’illecito sportivo, dopo che la Procura FIGC ha modificato il capo di imputazione, ma solo la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ovverosia quello legato ai principi di lealtà e correttezza: motivo per cui la squalifica è stata soltanto di due mesi. È questo il quadro che emerge appunto dalle motivazioni, pubblicate oggi dalla FIGC, sul caso legato al portiere del club friulano, accusato di essersi fatto ammonire volontariamente, in chiave scommesse, durante una sfida dello scorso campionato contro la Lazio.In data 14 marzo 2024, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha segnalato alla Procura Federale un flusso di gioco anomalo riguardante l’incontro Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024, terminato con il risultato di 1–2, dando in particolare conto di aver “rilevato un flusso anomalo di gioco sui mercati legati al verificarsi dell’ammonizione al giocatore dell’Udinese “Okoye Maduka” e aggiungendo che “il volume di gioco sul giocatore e sul mercato attenzionato risulta elevato rispetto alla consueta media e di proporzioni elevate rispetto al volume registrato per altri calciatori”.Da qui la Procura FIGC ha aperto una indagine, ascoltando non solo il calciatore ma anche l’arbitro della gara, Gianluca Aureliano. Tuttavia, il 17 luglio 2024 la Procura decide per l’archiviazione del caso. Il 10 giugno 2025, quasi un anno dopo, l’inchiesta riceve però una nuova spinta dopo aver ricevuto gli atti dalla Procura di Udine, che stava indagando sugli stessi fatti. In particolare, la Procura ha indagato Okoye, insieme al titolare di un ristorante della città friulana, perché “in concorso tra loro, con raggiri consistiti nel pattuire in data 8/9.3.2024 la ammonizione di Okoye durante la partita Lazio – Udinese disputata il giorno 11.3.2024 in Roma, procuravano a Giordano Diego un ingiusto profitto per effetto di vincite di denaro conseguite da una serie di scommesse”.Gli avvocati difensori di Okoye hanno chiesto che il calciatore venisse riascoltato durante l’udienza svoltasi il 22 luglio scorso. Il galciatore ha confermato “le dichiarazioni rese alla Procura Federale in sede di audizione e aggiungeva di aver letto nelle carte investigative alcune affermazioni del sig. Diego Giordano che riteneva non veritiere. Dichiarava, infatti, di aver frequentato il ristorante e di conoscere il sig. Giordano in quanto proprietario del locale. Dichiarava, altresì, di essere stato presso il ristorante pochi giorni prima della partita contro la Lazio e di aver confidato al sig. Giordano di essere nervoso a causa di problemi familiari e di aver timore che questo suo stato d’animo potesse influire negativamente nel corso della gara. Negava, tuttavia, di aver preso accordi con lo stesso per l’effettuazione di scommesse sportive”.Dichiarazioni in seguito alle quali la Procura Federale ha chiesto di riformulare il capo di imputazione, escludendo la contestazione relativa all’illecito sportivo, richiesta di fatto accolta dal Tribunale FIGC. La richiesta della Procura FIGC era quindi di una sanzione di 20mila euro per la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, legato cioè ai principi di lealtà e correttezza.Tuttavia, il Tribunale FIGC sottolinea come appaia “fuori di dubbio che, circa due giorni prima dell’incontro Lazio-Udinese, Okoye, presso il ristorante di Giordano, abbia riferito a quest’ultimo che si sarebbe fatto ammonire durante la gara contro la Lazio. Tale circostanza trova, infatti, conferma nelle dichiarazioni rilasciate dal sig. Giordano in sede di primo interrogatorio innanzi alla Questura di Udine”. “Lo stesso Okoye, del resto, in udienza non ha escluso detta possibilità laddove ha affermato di aver confidato al sig. Giordano di essere nervoso a causa di problemi familiari e di aver timore che questo suo stato d’animo potesse influire negativamente nel corso della gara”.“Difatti, anche a voler seguire quanto riferito dalle parti in ordine alle esternazioni dell’Okoye circa il suo stato d’animo e, dunque, circa il pericolo che il suo stato d’animo potesse influire negativamente nel corso della gara, non si comprende il motivo per cui il Giordano abbia scommesso solo ed esclusivamente sull’ammonizione del portiere e non anche, ad esempio, sull’ espulsione dello stesso, che pure avrebbe potuto esservi alla luce di quanto raccontato dallo stesso Okoye e dal Giordano”.Ebbene, la circostanza che un calciatore, dichiari a terzi soggetti, prima dello svolgimento di un incontro, fatti o situazioni attinenti la gara a cui parteciperà, addirittura affermando che nella gara si sarebbe fatto ammonire o, comunque, lasciando intendere tale possibilità, a prescindere dallo scopo per cui la dichiarazione viene fatta, configura senza ombra di dubbio una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità a cui ogni tesserato deve conformare la propria condotta”.Inoltre, secondo il Tribunale FIGC, dagli atti di causa “emergono una serie di elementi che inducono a ritenere che l’ammonizione del sig. Okoye non sia stata casuale. In primo luogo, risulta alquanto anomalo che a fronte di un flusso di scommesse concentrate, senza combinazione di altri pronostici, sull’ammonizione (per giunta) del portiere della squadra ospite Okoye, tutte effettuate in un arco temporale ristretto e localizzate nella città di Udine, e soprattutto a fronte della circostanza che pochi giorni prima lo stesso Okoye, insieme a colui che ha effettuato le scommesse, abbiano discusso della possibilità di tale evento, lo stesso si sia poi effettivamente verificato”.“L’ammonizione di Okoye, del resto, non potrebbe neppure essere ricondotta al suo stato d’animo ‘aggressivo’ a causa dei problemi familiari, come dallo stesso ipotizzato, dal momento che la motivazione della sanzione si riconduce non ad un fallo di gioco, ma ad un comportamento non regolamentare dovuto alla perdita di tempo nel rimettere il pallone in gioco.Ulteriori elementi che portano a dubitare della genuinità dell’ammonizione si riscontrano dall’audizione resa innanzi alla Procura Federale dal direttore della gara Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024, sig. Gianluca Aureliano”. Infatti, “da tali dichiarazioni si evince, dunque, che il portiere Okoye durante il corso della partita ha assunto una condotta volta a provocare l’adozione di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, e ciò anche in una fase di gioco in cui l’Udinese non era in vantaggio e, pertanto, la perdita di tempo non avrebbe avuto alcuna utilità”.“L’insieme di tali elementi, che vanno letti tenendo conto che nell’ordinamento sportivo il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, laddove la prova di un fatto può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale, portano il Tribunale a ritenere che l’ammonizione del sig. Emil Maduka Okoye durante la partita Lazio vs Udinese dell’11.3.24 non sia stata casuale”.“Il Tribunale, tenuto conto della condotta tenuta dal sig. Emil Maduka Okoye, gravemente lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità, ritiene congruo irrogare allo stesso la sanzione di mesi 2 di squalifica in gare ufficiali, a decorrere dall’inizio della prima competizione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026”, conclude il Tribunale FIGC.