Ufficiale, Stankovic al Brugge: perché l’Inter non potrà registrare subito la plusvalenza 

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Gio, 24 Lug 2025I nerazzurri non potranno registrare subito la plusvalenza derivante dalla cessione del centrocampista: ecco per quale motivo.DiMarco SacchiCondividi l'articolo(Foto: Kenta Harada/Getty Images)Aleksandar Stankovic è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Brugge. «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Aleksandar Stanković al Brugge: il centrocampista classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del Club nerazzurro», si legge nella nota dell’Inter pubblicata nella serata di giovedì.L’intesa per il trasferimento è stata trovata, secondo le indiscrezioni, sulla base di 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. I nerazzurri si sono riservati un diritto di recompra a 25 milioni di euro, anche se qualora l’Inter decidesse di far scattare questa possibilità dopo una sola stagione, la cifra sarebbe più bassa, intorno ai 22 milioni.  Ma come impatterà questa operazione sui conti dell’Inter? Partendo dal trasferimento a titolo definitivo, l’Inter farà registrare una plusvalenza secca da questa cessione sul bilancio 2025/26, pari a 10 milioni di euro (se le cifre del trasferimento fossero confermate). Stankovic arriva dal settore giovanile nerazzurro, motivo per cui il suo valore netto a bilancio è di fatto nullo.   La particolarità di questa operazione, così come di tutte quelle che prevedono l’inserimento di una opzione di riacquisto, risiede nel fatto che l’Inter non potrà registrare la plusvalenza fino a quando quest’ultima non scada o vi sia una rinuncia da parte del club che detiene il diritto (l’Inter in questo caso).  La modifica all’articolo 102 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), approvata nel 2019 su proposta del presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha previsto infatti un intervento sugli aspetti contabili in termini di plusvalenze: secondo la norma, in sostanza, le minusvalenze o plusvalenze originate dalla cessione di un giocatore devono essere rilevate solo nel momento in cui l’opzione di riacquisto venga esercitata (o ci sia una rinuncia all’opzione da parte del club che ha ceduto il calciatore). «Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva – si legge nella norma modificata nel 2019 –. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione». Negli anni successivi, la Serie A ha chiesto, e ottenuto, di allargare il perimetro anche ad un’altra situazione in cui, fino al 2022, non era possibile utilizzare la “recompra”, ovverosia le operazioni in prestito con obbligo di riscatto del calciatore. In precedenza, la clausola era utilizzabile solo nel caso di una operazione da subito a titolo definitivo. Developed by 3x1010