Autovelox, Tribunale Bologna: “Multa vale anche se non omologato”

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Il giudice di pace di Bologna ha rigettato il ricorso con cui un cittadino chiedeva l’annullamento di un verbale per eccesso di velocità in seguito al rilevamento tramite un autovelox solo approvato e non omologato. “È noto che nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati due orientamenti opposti, ossia un primo orientamento (prevalente fino all’epoca più recente) che tende a ritenere equipollenti i procedimenti di omologazione e di approvazione (sicché vengono ritenuti legittimi i verbali di accertamento resi da Autovelox approvati), e un secondo orientamento, più recente, che, sul presupposto della diversità dei relativi procedimenti, tende a ritenere illegittimi i verbali di accertamento fondati esclusivamente sulle risultanze di apparecchi approvati e non anche omologati”, si legge nella sentenza emessa dal giudice Alessandra Cardarelli del tribunale di Bologna. “Non ignora questo giudice che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte sposa tale ultimo orientamento”, ha aggiunto il giudice.In un tratto di strada con limite 50 km/h, l’uomo avrebbe toccato i 67 km/h. Per la giudice, poi, l’articolo 142 del Codice della Strada va interpretato insieme all’art. 201 del Codice che, espressamente, prevede l’utilizzo di apparecchiature “omologate ovvero approvate”, sottolineando poi come il legislatore abbia voluto attribuire la stessa efficacia ai due tipi di procedimento.Nella sentenza si stabilisce tra l’altro che anche laddove si accettasse la distinzione tra i due procedimenti, il conducente deve comunque provare il malfunzionamento dell’apparecchio o contestare specificamente i fatti rilevati. In questo caso invece, rileva la giudice, l’appellante non ha mai messo in dubbio la corretta funzionalità dello strumento, né contestato di aver percorso il tratto di strada in questione o di aver proceduto alla velocità rilevata.Questo articolo Autovelox, Tribunale Bologna: “Multa vale anche se non omologato” proviene da LaPresse