Domenica 22 e lunedì 23 marzo si vota per scegliere se confermare o respingere il progetto di riforma della giustizia approvato in via definitiva dal Parlamento nell’autunno 2025, come da programma del centrodestra guidato da Giorgia Meloni. L’esito del referendum sarà secco – Sì o No – a prescindere dal numero di persone che andrà effettivamente a votare. Già, perché a differenze dei referendum abrogativi, nei quali gli elettori sono chiamati a esprimersi su una proposta di cancellazione di una legge o di una sua parte, per i referendum confermativi di riforme costituzionali non è previsto il quorum. Che tra domenica e lunedì vadano a votare 1 milione di italiani, 10 o 30 (il corpo elettorale oggi è formato da circa 50 milioni di persone), insomma, l’esito del referendum sarà comunque valido, e decisivo per la sopravvivenza o meno della riforma. Perché?Cosa chiede agli elettori il referendum sulla giustizia Il referendum che si svolge domenica 22 e lunedì 23 marzo è di tipo costituzionale. Serve cioè a fare in modo che l’elettorato possa dire la sua su una riforma – quella del sistema giudiziario, in questo caso – che richiede modifiche alla Costituzione, la “legge fondativa” della Repubblica italiana. Agli elettori sarà chiesto in sostanza se sposare o meno il progetto di riforma approvato dal Parlamento in definitiva a ottobre 2025 che modifica alcuni articoli della Costituzione che “disegnano” il quadro di funzionamento del sistema giudiziario: gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Tecnicamente, infatti, questo è il testo del quesito referendario che gli elettori italiani troveranno sulla scheda al seggio:«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»Come si riforma la Costituzione Il progetto di riforma della giustizia viene posto al vaglio degli elettori tramite referendum proprio perché incide sulla Costituzione. È la stessa Carta fondativa della Repubblica, in vigore dal 1° gennaio 1948, a prevedere i meccanismi con cui essa può essere rivista. Posto che non possono essere rivisti i princìpi fondamentali (primi dodici articoli della Carta) né la forma repubblicana scelta dagli italiani nel 1946, è l’articolo 138 a indicare come si può modificare il resto della Costituzione, quella che tratta cioé l’organizzazione dello Stato. Per riformare uno o più articoli serve che si esprimano a favore entrambe le Camere indue votazioni distinte a distanza di almeno tre mesi. Nella seconda votazione il disegno di legge di riforma deve essere approvato a maggioranza assoluta (50% più uno) dei componenti di ciascun ramo del Parlamento. Se sia la Camera che il Senato approvano il progetto in questa seconda lettura con una «super-maggioranza» superiore ai due terzi dei componenti, la riforma costituzionale entra direttamente in vigore: come dice la Costituzione, in questo caso, «non si fa luogo a referendum», visto il larghissimo consenso democratico espresso dal Parlamento, a sua volta espressone del popolo.Perché il referendum sulla giustizia è senza quorumSe una riforma costituzionale non è stata approvata dal Parlamento con la «super-maggioranza» dei due terzi, allora può essere “attivata” la carta del referendum popolare confermativo. Esso può essere richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, indica sempre l’articolo 138, da «un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali». Nel caso del referendum sulla giustizia di marzo 2026, a raccogliere le firme sono stati i parlamentari sia di maggioranza che di opposizione: entrambi gli schieramenti volevano in qualche modo intestarsi la battaglia referendaria per dimostrare di avere il sostegno popolare attorno alla loro causa – rispettivamente del Sì e del No alla riforma. Lo scettro passa dunque agli elettori. «La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi», indica ancora l’articolo 138 della Costituzione. L’esito della consultazione è determinato insomma dai voti validi espressi, dunque, senza quorum necessario. La ragione sta nel fatto che il Parlamento ha già deliberato in tempi recenti sulla materia e dunque al corpo elettorale viene “solo” richiesto di confermare o meno quell’orientamento. Quando è perché serve in quorum al referendumUn caso decisamente diverso dunque da quello del referendum abrogativo, previsto dall’articolo 75 della Costituzione. In quel caso si dà al Paese la possibilità di promuovere “dal basso” un’iniziativa per abolire in tutto o in parte una legge. Grande strumento democratico, certo, ma da maneggiare con cura. Per questo la Carta pone dei limiti precisi: Il referendum deve essere proposto tramite la raccolta delle firme di almeno 500mila elettori o l’azione di almeno cinque Consigli regionaliNon può riguardare leggi di particolare delicatezza per gli equilibri dello Stato – quelle tributarie e di bilancio (le manovre finanziarie annuali, per esempio), quelle di amnistia e di indulto o ancora quelle di ratifica di trattati internazionali Il quesito è sottoposto alla meticolosa revisione di forma e di sostanza da parte dell’Ufficio preposto della Corte di CassazioneLa legge in oggetto è abrogata, in tutto o in parte, solo se vota in questo senso la maggioranza dei votanti e se è andata alle urne la maggioranza degli aventi diritto: il famoso quorum, appuntoLa ragione per cui nei referendum abrogativi è richiesto il rispetto del quorum – condizione sempre più difficile da soddisfare, con il calo strutturale della partecipazione al voto – è che si vuole evitare di dare a una minoranza organizzata il potere di “rovesciare” la volontà politica espressa dal Parlamento, democraticamente eletto, sfruttando la scorciatoia di una bassa affluenza. Abrogare delle norme si può, insomma, ma non a cuor leggero. Requisito che come spiegato non è invece ritenuto necessario per i referendum confermativi di riforme costituzionali come quello di domenica 22 e lunedì 23 marzo.La guida al Referendum:Quando, dove e come si votaChi può votare e quali documenti servonoCome risolvere i problemi legati alla tessera elettoraleGli errori da evitare in cabina elettoraleGli sconti per chi deve viaggiare per andare a votareCome funziona il voto assistitoCome vota chi è in ospedale o infermoCosa succede dopo il referendumFoto di copertina: Ansa / Angelo Carconi L'articolo Referendum giustizia, perché non serve il quorum? Cosa dice la Costituzione proviene da Open.