L’INPS, con il messaggio 20 marzo 2026, n. 981, fornisce nuove indicazioni sull’applicazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione del servizio ai fini pensionistici, alla luce della recente sentenza 8/2025 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti.Le istruzioni riguardano, in particolare, il personale di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza.La sentenza della Corte dei Conti afferma che la facoltà di riscatto deve essere riconosciuta all’interessato che, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato i cinque anni di maggiorazione, a prescindere dalla loro collocazione temporale, salvo, tuttavia, lo scomputo di un periodo di maggiorazione già riconosciuto ex se pari a quello oggetto di riscatto e collocato in data successiva allo stesso.Pertanto, le domande di riscatto degli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, collocati anteriormente al 1° gennaio 1998, mediante lo scomputo di un corrispondente periodo di maggiorazione già riconosciuto ex se e collocato successivamente a tale data, devono essere accolte anche nel caso in cui l’interessato, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato il limite massimo di cinque anni di maggiorazione.Le nuove indicazioni valgono per tutte le domande ancora in istruttoria alla data di pubblicazione del messaggio e per le domande già respinte, che possono essere riesaminate su richiesta, se non è scaduto il termine per il ricorso o se il ricorso è già stato presentato.Resta sempre possibile presentare una nuova domanda di riscatto secondo le modalità ordinarie.