La Corte Costituzionale, con sentenza 3 luglio 2025, n. 94, ha stabilito che anche gli assegni ordinari di invalidità, calcolati interamente con il sistema contributivo, possono essere integrati al trattamento minimo. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2025 ed è entrata in vigore dal giorno successivo.Quindi, con la circolare INPS 25 febbraio 2026, n. 20, l’Istituto comunica che possono beneficiare dell’integrazione anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l’opzione contributiva o che percepiscono l’assegno nella Gestione Separata.L’integrazione viene riconosciuta quando l’importo dell’assegno risulta inferiore al trattamento minimo previsto. Restano validi i limiti di reddito: se vengono superati, l’integrazione cessa.La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025, purché siano stati comunicati i redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. In caso contrario, è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.La circolare ricorda anche che l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dei requisiti di legge. Per le pensioni contributive, la trasformazione non dà diritto all’integrazione al minimo e l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno (al netto dell’eventuale integrazione).Le domande presentate dopo la pubblicazione della sentenza, così come quelle già giacenti, saranno esaminate secondo le nuove regole. Chi aveva ricevuto un precedente diniego può chiedere il riesame, salvo che non vi sia una sentenza definitiva.